Legittime le dimissioni per giusta causa e la Naspi, quando il datore omette i versamenti contributivi

Mar 17, 2026 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

La Corte di Cassazione, con ordinanza 11 marzo 2026 n. 5445, afferma la legittimità delle dimissioni per giusta causa nel caso in cui il datore di lavoro ometta il versamento dei contributi relativi al rapporto di lavoro del dipendente. Di conseguenza, il dimissionario può accedere alla Naspi ex art. 3 comma 2 del D.lgs. 22/2015.

Nel caso specifico, l’INPS ricorre in Cassazione contestando la decisione dei giudici di merito per l’insussistenza sia del carattere di gravità dell’inadempimento datoriale (necessario per giustificare la giusta causa delle dimissioni), sia del requisito della immediatezza del recesso e quindi la mancanza di nesso tra dimissioni e inadempimento datoriale.

L’INPS ricorre alla Corte affermando che gli omessi versamenti contributivi non possono ritenersi così gravi perché arrecano pregiudizio solo all’Istituto stesso quale unico creditore dell’obbligazione contributiva. Infatti, il lavoratore viene protetto dal principio di automaticità delle prestazioni previdenziali (art. 2116 c.c.) e dalla costituzione della rendita vitalizia (art. 13 L. n. 1338/1962) che gli consentono, attivandosi con l’ente, di annullare i pregiudizi derivanti dalla condotta negligente del datore e poter accedere comunque alla pensione. Viene poi contestata l’immediatezza, poiché, già all’assunzione, il datore non versava i contributi e, ciononostante, le dimissioni sono intervenute 16 mesi dopo l’inizio dell’impiego.

La Cassazione conferma, tuttavia, la decisione della Corte d’Appello. Innanzitutto, in tema di dimissioni del lavoratore per giusta causa, la valutazione circa la gravità dell’inadempimento del datore di lavoro è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per eventuali vizi di motivazione. In questo caso, la motivazione viene ritenuta idonea poiché il mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro che sia “reiterato, non isolato e non sia accidentale o di breve durata” integra la gravità dell’inadempimento. A poco rileva il fatto che il lavoratore sia tutelato dall’automaticità delle prestazioni previdenziali e della rendita vitalizia poiché, a questi fini, rileva la lesione del rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore che ben può essere integrato nel caso di omissione contributiva per 16 mesi.

In riferimento, poi, all’immediatezza, i giudici rilevano che questa non deve essere considerata come fattore meramente temporale ma come valutazione di un lasso di tempo tale da non far venir meno il nesso di causalità tra inadempimento e dimissioni. Nel caso concreto, il mancato pagamento dei contributi, pur essendoci fin dall’inizio del rapporto di lavoro, proseguiva ininterrottamente fino al momento delle dimissioni. Inoltre, queste ultime, erano state appunto giustificate con tale motivazione dunque ben si riconosce la correlazione.

In definitiva, la Corte conferma l’immediatezza e la gravità dell’inadempimento in quanto il mancato assolvimento degli obblighi contributivi datoriali per 16 mesi, per di più inserito come motivo di dimissioni da parte del dipendente, integra indubbiamente un inadempimento grave degli obblighi fondamentali derivanti dal rapporto di lavoro, tale da rendere impossibile anche la prosecuzione temporanea dello stesso. Si tratta, infatti, di una condotta che viola in modo significativo i principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto.

Si accoglie, quindi, la giusta causa delle dimissioni presentate e dunque al lavoratore spetta la Naspi.

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