La Camera dei deputati, nella seduta del 23 febbraio 2026, ha approvato il DDL di conversione con modificazioni del DL n. 200/2025, meglio noto come Decreto milleproroghe 2026, che tra le novità prevede il differimento degli esoneri contributivi riconosciuti dal DL 60/2024 (c.d. Decreto Coesione) ai datori di lavoro privato che assumono giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato (cd. bonus giovani), lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (cd. bonus ZES) o donne in condizioni di svantaggio (cd. bonus donne).
Il testo adesso passa al Senato per l’approvazione definitiva, che deve avvenire entro il 1° marzo 2026.
La proroga del termine di fruizione dei benefici non è la stessa per tutti gli esoneri contributivi.
Bonus giovani – Più precisamente, viene prorogato dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 il termine entro cui i datori di lavoro privati possono assumere a tempo indeterminato, o procedere alla trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato, al fine di usufruire dell’esonero contributivo previsto dalla normativa vigente per un periodo massimo di 24 mesi (di cui all’art. 22 del D.L. 60/2024).
Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato, mentre il bonus è fruibile in caso di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Lo sgravio trova applicazione sui complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi i premi e contributi INAIL), nella misura del 100 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data. La misura del 70 per cento può essere elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedente (si veda la circolare INPS 90/2025).
Inoltre, l’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
Rimane fermo che l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile (per ciascun lavoratore), così come si conferma che tale importo è elevato a 650 euro se le assunzioni avvengono in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, alle quali il Milleproroghe 2026 ha aggiunto Marche e Umbria per le assunzioni o trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025. Anche in tali casi di misura più elevata, per la fruizione dell’agevolazione è richiesto che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto.
Si ricorda che la misura più elevata dell’esonero per le regioni predette resta subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, come previsto dall’art. 22, c. 8, del D.L. 60/2024. Tale autorizzazione per i periodi fino al 31 dicembre 2025 è stata concessa con la citata decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025.
Bonus donne – viene prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine entro cui i datori di lavoro privati possono assumere a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio al fine di poter usufruire dell’esonero contributivo totale previsto dalla normativa vigente per un periodo massimo di 24 mesi (di cui all’art. 23 del D.L. 60/2024) per favorire l’occupazione femminile.
Resta confermato che l’esonero totale spetta ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, con un incremento occupazionale netto: donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, operanti nelle professioni e nei settori caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale di genere che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro (per il 2026 dal DM 31 dicembre 2025 n. 3795).
L’esonero è concesso nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
Si segnala infine che l’esonero in esame è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, che è stata concessa per i periodi fino al 31 dicembre 2025 con la decisione C(2025) 649 final.
Bonus ZES – Viene prorogato dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 il termine entro cui i datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti possono assumere a tempo indeterminato lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria), al fine di usufruire dell’esonero contributivo per un periodo massimo di 24 mesi (di cui all’art. 24 del D.L. 60/2024).
Restano fermi gli altri requisiti previsti dal Decreto Coesione, ossia che l’assunzione deve riguardare soggetti che hanno compiuto 35 anni e che sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi, o che sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in questione, e che il limite massimo di importo è pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Così come previsto per il Bonus giovani, anche per il Bonus ZES, per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2025 si conferma la percentuale di esonero pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, mentre per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva il riconoscimento di tale esonero totale viene subordinato alla condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto.
Trova applicazione per il Bonus ZES anche quanto previsto per il Bonus giovani in merito ai contratti part time e al numero degli occupati in società controllate o collegate.
Se non viene riscontrato tale incremento occupazionale, per le assunzioni e le trasformazioni effettuate successivamente al 31 dicembre 2025 e fino al 30 aprile 2026 la percentuale di esonero viene diminuita al 70 per cento.
Resta, inoltre, fermo che l’esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, come previsto dall’art. 24, c. 11, del D.L. 60/2024. Tale autorizzazione per i periodi fino al 31 dicembre 2025 è stata concessa con la decisione C(2025) 5730 del 14 agosto 2025.
Acconti sulle imposte dirette – Per tutti gli esoneri sopra citati viene limitata alle assunzioni (o trasformazioni in caso di bonus giovani) effettuate entro il 31 dicembre 2025 la previsione vigente secondo cui per i datori di lavoro beneficiari, gli acconti sulle imposte dirette si determinano assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta in mancanza dell’applicazione del beneficio in oggetto. Per le assunzioni (o trasformazioni in caso di bonus giovani) effettuate dal 2026, dunque, gli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, sono determinati in base al criterio ordinario e non in misura inferiore, come invece disposto dalla previsione attualmente vigente, secondo cui non si tiene conto dell’incremento transitorio della misura dell’imposta, relativo al periodo precedente e derivante dalla minore deduzione fiscale della contribuzione previdenziale versata.
Aree di crisi industriale complessa – viene prorogato per il 2026 il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, prevedendo la possibilità che il Ministero del lavoro destini anche a tale finalità, nell’anno 2026, le risorse già stanziate, nell’ambito della legge di bilancio 2026, per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
