Riepilogate le novità 2026 sulla previdenza complementare

Gen 15, 2026 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Fondapi, sul proprio sito internet, ha reso noto che la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto diverse modifiche mirate a incentivare l’adesione ai fondi pensione, aumentare la flessibilità in uscita e adeguare i benefici fiscali al costo della vita.

Aumento del Plafond di deducibilità fiscale – Una delle notizie più attese è l’aggiornamento del limite di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare, fermo da anni alla conversione delle vecchie lire.

A partire dal 2026, la soglia di deducibilità fiscale sale da 5.164,57€ a 5.300€ annui. Questo incremento comporta un doppio vantaggio:

  •            Maggiore risparmio fiscale immediato: Possibilità di abbattere ulteriormente il reddito imponibile IRPEF;
  •           Aumento dell’extra-deducibilità: l’innalzamento della soglia di deducibilità fiscale porta con sé anche l’innalzamento della soglia di extra deducibilità, un vantaggio fiscale spesso ignorato che, con l’occasione, vogliamo riepilogare brevemente.

Il meccanismo agisce come un incentivo fiscale differito: se nei primi 5 anni di iscrizione non si è raggiunta la soglia massima deducibile, la differenza non utilizzata può essere sfruttata nei 20 anni successivi. Questo adeguamento rende coerente l’impianto della norma con il nuovo tetto contributivo:

  •            Quota aggiuntiva: La somma che può essere portata in deduzione oltre la soglia ordinaria sale a 2.650 € annui (pari esattamente alla metà del nuovo importo massimo di 5.300€).
  •   Nuovo tetto massimo assoluto: Sommando la deducibilità ordinaria e quella extra, un lavoratore potrà arrivare a dedurre fino a 7.950 € l’anno.

Nuovi scaglioni IRPEF 2026 – La Legge di bilancio 2026 conferma e rende strutturale la nuova articolazione delle aliquote IRPEF per il 2026. Si tratta di una misura di ampio respiro che va ben oltre la sola previdenza: ridefinendo la tassazione del reddito imponibile, questa riforma influenza direttamente il “netto” in busta.

Il nuovo assetto fiscale è così strutturato:

  •     23% per i redditi fino a 28.000 €;
  •     33% per i redditi compresi tra 28.000 € e 50.000 €;
  •     43% per i redditi oltre i 50.000 €.

Prestazioni e flessibilità al pensionamento – La riforma introduce maggiore libertà nella gestione del montante accumulato al momento del pensionamento, rispondendo alla richiesta di maggiore liquidità da parte degli iscritti.

Cambia il rapporto tra la quota richiedibile in capitale e quella in rendita. Se si supera la soglia tecnica prevista, sarà possibile richiedere fino al 60% del montante in capitale (invece del precedente 50%), lasciando il restante 40% in rendita. Consulta la tabella soglie.

Vengono introdotte nuove modalità di riscossione al momento del pensionamento:

  •            La rendita a durata definita;
  •             I prelievi;
  •             L’erogazione frazionata.

La nuova “Rendita a Durata Definita” – Viene introdotta una nuova modalità di erogazione gestita direttamente dal Fondo Pensione (senza passare per compagnie assicurative esterne):

  •    Calcolo dinamico: Il montante viene diviso per la speranza di vita (coefficienti ISTAT). La rata viene ricalcolata e determinata di anno in anno secondo questo parametro;
  •    Erogazione: A differenze delle rendite “classiche” (quelle erogate fino ad ora). Questa prestazione viene pagata direttamente dal Fondo Pensione. Il capitale non smette mai di essere gestito e viene disinvestita solo la frazione che deve essere erogata;
  •             Tutela ereditaria: In caso di decesso dell’aderente, la prestazione non si estingue ma subentrano gli eredi;
  •        Tassazione agevolata: Si applica l’aliquota del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9%.

I Prelievi – Questa opzione rappresenta una sorta di “riscossione delle rate non ancora richieste” e offre la massima flessibilità a chi vuole attingere al capitale in modo puntuale:

  • Limite di importo: L’importo che si può richiedere non può superare la cifra che si sarebbe maturata scegliendo la Rendita a durata definita (sopra descritta).
  •             Gestione: Anche in questo caso l’erogazione è a cura del Fondo Pensione.
  •             Successione: In caso di morte, il capitale residuo può essere richiesto dagli eredi.
  •      Vantaggio fiscale: Gode della stessa tassazione di favore della rendita (aliquota 15%-9% in base all’anzianità di iscrizione).

Erogazione Frazionata – Per chi preferisce una dilazione diversa, è confermata l’erogazione frazionata richiedibile per un periodo non inferiore ai 5 anni, erogata direttamente dal Fondo.

Tassazione specifica: In questo caso la norma prevede un’aliquota di partenza del 20%, che può scendere fino al 15% (riduzione dello 0,25% ogni anno dopo il 15° anno di iscrizione).

Il “Silenzio Assenso” per il conferimento del TFR nei fondi pensione – La Legge di Bilancio 2026 punta decisamente sull’adesione automatica per allargare la base degli iscritti, distinguendo due casistiche.

Lavoratori di prima assunzione (da Luglio 2026)

Per chi inizia il suo primo rapporto di lavoro da luglio 2026, scatta l’adesione automatica. Il TFR maturando, insieme ai contributi di lavoratore e azienda, verrà conferito al fondo collettivo di riferimento (nel caso delle PMI dei nostri settori, a Fondapi).

Il meccanismo: Il lavoratore ha 60 giorni di tempo per fare una scelta diversa (aderire a un altro fondo o lasciare il TFR in azienda). Trascorso questo termine senza indicazioni, l’adesione diventa definitiva e, al massimo, sarà possibile solo cambiare il fondo pensione.

Lavoratori NON di prima assunzione

Per i neoassunti che hanno già una storia lavorativa pregressa, il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il dipendente sul fondo di categoria.

  •            Se il neoassunto ha già un fondo pensione l’azienda dovrà versare i contributi su di esso 8se compatibile con il CCNL)
  •            Se il neoassunto non ha ancora un fondo pensione s applica il meccanismo descritto per i lavoratori di prima assunzione.

In entrambi i casi la contribuzione decorre dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni.

Novità sul Fondo di Tesoreria INPS – Cambiano le regole per la destinazione del TFR inoptato (quello lasciato in azienda) verso il Fondo di Tesoreria dello Stato. L’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, che storicamente riguardava le aziende con più di 50 dipendenti, viene esteso progressivamente:

  •             Biennio 2026-2027: Obbligo per aziende con almeno 60 dipendenti.
  •             Dal 2028: Obbligo per tutte le aziende con più di 50 dipendenti (soglia standard).
  •             Dal 2032: È previsto un ulteriore abbassamento della soglia a 40 dipendenti

Utile a determinare la presenza dell’obbligo o meno sarà il numero di dipendenti in forza nell’anno precedente.

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