A GIUGNO SI RIDUCE IL TASSO D’INTERESSE

Giu 13, 2024 | Approfondimento

fonte articolo: www.zhrexpert.it

La BCE, con la decisione del 6 giugno 2024, ha ridotto, con decorrenza 12 giugno 2024, di 0,25 punti percentuali il Tasso di interesse sulle operazioni di riferimento principali dell’Eurosistema, ex TUR, portandolo dal 4,50% al 4,25%.

La riduzione determina un automatico aggiornamento verso il basso dei tassi di interesse per dilazione e differimento contributivo nonché della misura delle sanzioni civili per omesso o tardato pagamento dei contributi, oltre ad incidere positivamente, sia per l’azienda che per il dipendente, sulla formula per la valorizzazione del fringe benefit convenzionale (art. 51, c. 4, lett. b, DPR 917/1986) relativa alla concessione di prestiti aziendali agevolati ai dipendenti a tasso variabile, ovvero inerenti la concessione di contributi in conto interessi sostenuti dai dipendenti per mutui e prestiti a tasso variabile (si veda la risoluzione dell’A.E. 46/2010). Il nuovo tasso di interesse è utilizzabile anche per i prestiti a tasso fisso assegnati dal 12.6.2024.

Quanto detto comporta minori oneri per i datori di lavoro che si avvalgono di dette dilazioni e, in alcuni casi, come per i prestiti agevolati e i contributi in conto interessi a tasso variabile (il cui valore del benefit non trova capienza nel limite di esenzione fissato per il 2024, in deroga al comma 3 dell’art. 51 del TUIR, nella misura di € 1.000 elevabili a € 2.000 per chi ha figli a carico – art. 1, c. 16, L. 213/2023) minori oneri sia per l’azienda che per il dipendente per effetto del minor valore del reddito convenzionale imponibile.

Interessi e sanzioni civili – I versamenti, differiti, dilazionati o rateizzati, devono essere maggiorati di una somma pari Tasso di interesse sulle operazioni di riferimento principali dell’Eurosistema (di seguito ex TUR) più 6 punti percentuali, mentre i mancati o tardati pagamenti dei contributi, rilevabili dalle registrazioni o denunce obbligatorie, determinano l’applicazione di una sanzione civile pari all’ex TUR più 5,5 punti.

Si ricorda che dall’1.9.2024, se il pagamento dei contributi o premi viene effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione (5,5 punti) non troverà applicazione, così come previsto dall’art. 30, D.L. 19/2024 – L. 56/2024.

Dal 12 giugno 2024 (v. INAIL circ. 13/2024 e INPS circ. 71/2024) gli interessi di differimento e di dilazione dei contributi e premi e accessori di legge sono pari al 10,25% (6,00% più 4,25% ex TUR). Tale misura trova applicazione con riferimento: alle rateazioni presentate a decorrere dal 12 giugno 2024 (i piani di ammortamento già emessi e notificati, vale a dire quelli già in corso, in base al precedente tasso non subiranno modificazioni) e alle autorizzazioni, a decorrere dal 12 giugno 2024, al differimento del termine di versamento dei contributi (il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2024);

Invece, le sanzioni civili per omesso o tardato versamento dei contributi e premi e relativi oneri accessori, rilevabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie ovvero qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori ovvero derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo (riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa) sono pari al 9,75% (5,50% più 4,25% ex TUR), in ragione d’anno, fatta salva l’applicazione delle previste riduzioni al verificarsi delle prescritte condizioni.

Si coglie l’occasione per ricordare che, sempre dall’1.9.2024, saranno dovuti unicamente gli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. (art. 30, D. L. 19/2024, L. 56/2024).

In ogni caso l’ammontare delle sanzioni civili, di cui sopra, non può superare il 40% dei contributi non corrisposti, raggiunto detto limite, senza che si sia provveduto all’integrale pagamento di quanto dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora. Tale ultimo onere è escluso quando il mancato pagamento dei contributi è stato causato di oggettive incertezze sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo.

Si segnala altresì che in caso di “evasione contributiva, qualora la denuncia della situazione debitoria venga effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti interessati saranno tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti (totale 9,75%), se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 30 giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia (novità introdotta dal D. L. 19/2024, L. 56/2024, che avrà decorrenza 1.9.2024). La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applicherà la misura piena (novità introdotta dal D. L. 19/2024, L. 56/2024, che avrà decorrenza 1.9.2024).

Si ricorda altresì che in caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, è previsto, dal 1°.9.2024 (D.L. 19/2024, L. 56/2024), il versamento delle sanzioni civili di cui sopra nella misura del 50%, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della misura di cui al primo periodo sarà subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applicherà la misura piena.

Per le aziende che hanno in atto procedure concorsuali, a seconda dell’inadempienza (evasione o morosità), le sanzioni civili possono essere ridotte, a norma dell’art. 116, comma 16, della L. 388/2000, ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali (dall’1.1.2024, 2,5%), a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le relative spese. A tale proposito il CdA dell’INPS (delibera n. 1/2002, si veda INPS, circ. n. 88 del 9.5.2002) e il CdA dell’INAIL (si veda la circ.73/2003) hanno stabilito che attualmente, ai fini della predetta riduzione, si debba fare riferimento all’ex TUR, in particolare:

          In caso di evasione: ex TUR più due punti percentuali;

          In caso di morosità: ex TUR.

In ogni caso, in base alla citata delibera INPS 1/2002 (si veda anche la circ. 81/2023), il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e che pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.

Tenuto conto che il tasso BCE (e relativa maggiorazione) risulta superiore alla misura minima sopra prevista, le aliquote ridotte risultano, a decorrere dal 12.6.2024, in caso di evasione pari al 6,25% (ex TUR 4,25% + 2 punti percentuali); mentre in caso di morosità al 4,25%.

Il D.L. 19/2024, L. 56/2024 ha stabilito che la riduzione delle sanzioni civili fino al tasso degli interessi legali, previo apposito decreto ministeriale, è applicabile in caso di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l’insolvenza.

Prestiti agevolati – Per i prestiti agevolati (ovvero per il contribuito in conto interessi su mutui e prestiti accesi direttamente dai lavoratori) a tasso variabile, a decorrere dalle rate in scadenza dal 12.6.2024 il valore del benefit deve essere verificato utilizzando il nuovo tasso BCE al 4,25%,

La modifica del TUR, per i prestiti agevolati a tasso fisso, non ha rilevanza, in quanto occorre tenere presente il valore del tasso vigente alla data di concessione del prestito. Mentre per i prestiti a tasso fisso concessi dal 12.6 2024 si dovrà fare riferimento al nuovo tasso del 4,25% per tutta la durata del prestito. Si veda la circolare dell’A.E. n. 5/2024.

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